Categoria D1 (sottocategoria)
Età minima
21 anni
Categoria necessaria
B
Corso samaritani
non è necessario
Esame della vista
con ogni domanda di rilascio della licenza per allievo conducente, non deve risalire a più di 24 mesi prima e deve essere compilato da un ottico o un medico svizzero.
Visita medica di idoneità alla guida
è necessaria
Epilettici
sono ammessi a circolare soltanto sulla base di un certificato d’idoneità rilasciato da un neurologo o da un medico specialista in epilessia.
Esame teorico di base
no
Esame teorico complementare
sì
Teoria della circolazione
no
Validità licenza per allievo conducente
24 mesi
Se il candidato per la sottocategoria D1 è già titolare della categoria C o della sottocategoria C1 ed ha già compiuto 21 anni non necessita della licenza per allievo conducente e non deve sostenere alcun esame teorico e pratico.
Chi ha conseguito la sottocategoria C1 secondo il vecchio diritto (prima del 01.04.2003) deve sostenere l’esame teorico complementare.
Pratica di guida
una pratica di guida regolare senza lamentele durante almeno un anno con un autoveicolo della categoria B o durante almeno tre mesi senza lamentele della categoria C o filobus.
L’iscrizione della categoria avviene su richiesta.
Scuola di guida
- Occorre la licenza per allievo conducente (i titolari della licenza di condurre della categoria C non necessitano della licenza per allievo conducente per effettuare corse di scuola guida).
- È necessario un accompagnatore.
- Le corse di scuola guida possono essere effettuate solo con un accompagnatore che abbia compiuto 23 anni, sia titolare da almeno tre anni della licenza di condurre della sottocategoria D1 e che abbia concluso il periodo di prova.
- La licenza per allievo conducente della sottocategoria D1 autorizza a effettuare corse di scuola di guida con veicoli della categoria C1.
Corsa di esercitazione: è considerata corsa di esercitazione ogni corsa effettuata con un autoveicolo il cui conducente non deve essere titolare di una licenza per allievo conducente e che serve da preparazione a un esame pratico di conducente. Durante le corse di esercitazione con veicoli della sottocategoria D1 per cui non è necessaria la licenza per allievo conducente, possono essere trasportati l’accompagnatore in conformità all’articolo 15 capoverso 1 LCStr, il maestro conducente, l’esperto della circolazione e altri allievi conducenti; il conducente deve recare seco una conferma dell’ammissione all’esame di conducente della sottocategoria D1.
OAut – Ordinanza sull’ammissione degli autisti
Se lei effettua corse con le categorie D1 che non rientrano nelle eccezioni previste dall’OAut, dovrà conseguire inoltre il certificato di capacità per il trasporto di persone.
Sito web OAut – Ordinanza sull’ammissione degli autisti: cambus.ch
Autorizzazioni supplementari dopo il conseguimento della categoria
B, B1, C1, F, G, M, TPP