Categoria M (categoria speciale)
Età minima
14 anni
Categorie necessarie:
nessuna
Corso samaritani
non è necessario
Esame della vista
con ogni domanda di rilascio della licenza per allievo conducente, non deve risalire a più di 24 mesi prima.
Visita medica di idoneità alla guida
non è necessaria
Eccezione:
- prima visita di persone di oltre 65 anni o persone disabili che richiedono la licenza per allievo conducente;
- in caso di dubbio sull’idoneità alla guida.
Epilettici
sono ammessi a circolare soltanto sulla base di un certificato d’idoneità rilasciato da un neurologo o da un medico specialista in epilessia.
Esame teorico
esame teorico di base semplificato
Esame pratico
no
Un esame pratico di conducente è richiesto solo se il richiedente non ha ancora raggiunto l’età minima o se l’autorità ha dubbi sulla sua idoneità.
Teoria della circolazione
non è necessaria
Validità licenza per allievo conducente
non è necessaria alcuna licenza per allievo conducente
Autorizzazioni supplementari
ciclomotori leggeri*, ciclomotori elettrici leggeri**
* Il titolare della licenza di categoria M può inoltre condurre ciclomotori leggeri e altri veicoli, per i quali non è richiesta una licenza di condurre, prima del raggiungimento del 16° anno di età.
** Ciclomotori elettrici leggeri («biciclette elettriche») con una potenza massima di 500 Watt, la cui velocità massima è di 25 km/h in caso di pedalata assistita, raggiungono una velocità massima di 20 km/h per la loro costruzione: a partire dai 14 anni è richiesta la categoria M, a partire dai 16 anni non è richiesta alcuna licenza.
** Ciclomotori elettrici («ciclomotori elettrici» con targa per ciclomotore) con una potenza massima di 1000 Watt, la cui velocità massima è di 45 km/h in caso di pedalata assistita, raggiungono una velocità massima di 30 km/h per la loro costruzione: a partire dai 14 anni è richiesta la categoria M.
Nel traffico interno la licenza di condurre M autorizza all’impiego di rimorchi su veicoli della categoria speciale M.